Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

Decreto Rettorale 2053/2023 dell'08/08/2023

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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

  1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
  2. Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha la propria sede amministrativa presso Palazzo Florenzi, in Piazza G. Ermini n. 1.

Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)

  1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
  2. Il Dipartimento cura l’organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
    1. attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
    2. attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti;
    3. attività rivolte all’esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione.
  3. In riferimento alle suddette attività, il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno e promuove forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei, internazionali ed esteri, pubblici e privati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

  1. Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative nell’ambito delle AREE: 11 (Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche), 14 (Scienze Politiche e Sociali), nonché discipline delle aree 10 (Scienze dell'Antichità, Filologico Letterarie e Storico - Artistiche), 12 (Scienze giuridiche), 6 (Medicina), 13 (Scienze economiche) 02 (Scienze Fisiche) e 03 (Scienze Chimiche). Il Dipartimento collabora inoltre con settori dell’area tecnico-scientifica.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

  1. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; godono inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

  1. Sono Organi del Dipartimento:
    1. il Consiglio;
    2. il Direttore;
    3. la Giunta;
    4. la Commissione paritetica per la didattica.
  2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

  1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
    1. il Direttore che lo presiede;
    2. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
    3. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento in numero pari al 15% dei componenti di cui alla b.;
    4. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
    5. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

  1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
    1. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale; promuove inoltre l’'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
    2. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole interdipartimentali, ove istituite;
    3. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
    4. designa, qualora lo ritenga necessario ai fini di maggiore efficienza e semplificazione e nei limiti previsti dall'art. 45 dello Statuto un Coordinatore incaricato per ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia titolari di insegnamento presso il Corso di Studio e secondo le modalità di cui al Regolamento Didattico di Ateneo. Il Coordinatore, che è successivamente nominato dal Rettore, è coadiuvato da un Comitato formato da tre docenti nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il Coordinatore ed il Comitato durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore ha il compito di illustrare e di sottoporre al Consiglio di Dipartimento le questioni relative alla gestione delle attività didattiche dei Corsi per i quali è incaricato.
    5. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico, che li approva previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti;
    6. stabilisce l’impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
    7. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
    8. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
    9. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
    10. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    11. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
    12. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
    13. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
    14. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi d Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l’organizzazione tramite apposito regolamento;
    15. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
    16. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
    17. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
    18. ove ne ravvisi l'opportunità, costituisce commissioni interne con funzioni esclusivamente istruttorie relativamente alle competenze affidate al Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di attività Le Commissioni interne sono composte da professori, ricercatori e personale tecnico afferente al Dipartimento e non possono in ogni caso esercitare funzioni espressamente attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo ad altro organo.
    19. può proporre la costituzione di Centri di Servizio e altre attività di supporto per l'organizzazione e la prestazione di servizi di supporto allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze e di gestione secondo quanto disposto dall’art. 33 e dall'art. 47 dello Statuto.
    20. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
  2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Funzionamento delle sedute)

  1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
  2. Spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento.
  3. La modalità di svolgimento della seduta, ovvero in presenza, telematica o mista, viene indicata nell’atto di convocazione.

Non è ammessa, nella modalità telematica e mista, la discussione di argomenti all’ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

  1. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo, si deve procedere a verificare il sussistere del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'ordine del giorno, mediante appello nominale.
  2. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale.
  3. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.
  4. Del verbale si prende atto di norma nella seduta immediatamente Una volta avvenuta la presa d’atto del verbale, esso non può più essere modificato.
  5. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi 7. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo - Disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

Articolo 8 bis (Consiglio di Dipartimento – svolgimento delle sedute in modalità telematica/mista)

  1. Le adunanze del Consiglio di Dipartimento possono essere svolte anche con modalità telematica o mista nel rispetto delle norme contenute nel presente articolo.
  2. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.
  3. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
  4. Le adunanze svolte in video e audio-conferenza devono aver luogo mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
    • la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
    • l’identificazione di ciascuno di essi;
    • l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti di svolgimento delle sedute a distanza devono assicurare:

    • la riservatezza della seduta;
    • il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
    • la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
    • la contemporaneità delle decisioni;
    • la sicurezza dei dati e delle informazioni.
  1. I componenti del Consiglio sono tenuti alle seguenti regole di comportamento:
    • non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
    • adottare gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la riservatezza della seduta;
    • non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale prescrizione ha validità anche dopo la seduta;
    • garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati a partecipare;
    • non attivare software o altri sistemi di registrazione audio e/o video della seduta;
    • non trasmettere all’interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d’autore.

     Ciascun componente o altro soggetto invitato ad intervenire alla seduta telematica o mista è personalmente responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell’utilizzo improprio del microfono e della telecamera.

  1. Di norma, anche per garantire la qualità della comunicazione, ogni componente avrà cura di mantenere disattivato il proprio microfono, tranne quando interpellato oppure per effettuare un intervento. Di norma resta aperto il microfono del Presidente per esigenze di moderazione dei lavori. Per intervenire nel dibattito i componenti devono chiedere la parola a chi presiede mediante l’apposita funzione.
  2. Ai componenti del Consiglio è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di cuffie).
  3. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
  4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
  5. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
  6. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
  7. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.
  8. Ad esclusivo supporto dell’attività di verbalizzazione da parte del Segretario verbalizzante, le sedute sono audio e video registrate attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dall’Ateneo. Terminata la seduta telematica o mista, il file contenente la registrazione viene conservato nello spazio di archiviazione della piattaforma digitale, accessibile esclusivamente dal Segretario La registrazione viene effettuata del Segretario verbalizzante che ne risponde della corretta tenuta.
  9. Le riprese audio/video vengono conservate fino alla presa d’atto del verbale di ciascuna seduta, che di norma avviene nella seduta immediatamente successiva, e successivamente vengono eliminate entro 5 giorni lavorativi.
  10. Gli interessati i cui dati sono trattati durante la registrazione di cui sopra possono essere i componenti del Consiglio, i soggetti presenti alle sedute in qualità di partecipante e di soggetto esterno invitato dal I predetti, nel periodo intercorrente tra la seduta e la presa d’atto della verbalizzazione, possono chiedere di consultare le riprese audio e video della seduta presso il Segretario verbalizzante, limitatamente agli interventi da loro resi nel corso della seduta stessa per il periodo indicato nel comma precedente.
  11. Ai componenti del Consiglio viene data informativa in merito alla registrazione della seduta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), che viene richiamata anche nell’atto di convocazione.
  12. Non possono essere autorizzati all’accesso alla registrazione soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti commi o in contesti e modalità diverse da quelle fin qui specificate.
  13. Il trattamento comprende le seguenti operazioni: memorizzazione, consultazione, trascrizione, conservazione e cancellazione. I dati sono trattati esclusivamente dal Segretario verbalizzante.

Articolo 9 (Il Direttore)

  1. Il Direttore del Dipartimento:
    1. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento;
    2. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
    3. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;
    4. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;
    5. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
    6. in casi di necessità ed urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione;
    7. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico- amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
  2. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al dipartimento un Vice-Direttore, nominato con decreto del Rettore e rimanente in carica per la durata del mandato del Direttore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
  3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.
  4. Nei casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10 (La Giunta)

  1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento, che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
  2. La Giunta è composta da
    1. il Direttore, che la presiede;
    2. il Vicedirettore;
    3. una rappresentanza eletta dal Consiglio fra i propri membri, dei professori di I fascia, dei Professori di II fascia, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, in numero, per ciascuna componente, fissato nel decreto di indizione delle votazioni, comunque pari ad almeno il dieci per cento dei rispettivi membri del Consiglio.
  3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.
  4. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
  5. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.
  6. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento.
  7. Il Direttore, valutate le questioni iscritte all'ordine del giorno, può convocare ad audiendum e senza diritto di voto altre componenti (studenti, membri della Commissione paritetica per la didattica, Coordinatori dei Corsi di Studio) alle riunioni della Giunta.

Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)

  1. La Commissione paritetica per la didattica è composta da dodici membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento, tra i docenti e tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
  2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio.
  3. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull’attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.
  4. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.

PARTE III - SEZIONI

Articolo 12 (Costituzione)

Allo scopo di garantire la migliore funzionalità ed efficienza di organizzazione e servizi, il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione può costituire proprie sezioni Le sezioni interne, ove costituite, sono disciplinate da apposite disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio di Dipartimento con le stesse modalità e procedure richieste per l'approvazione del presente Regolamento ed in conformità allo Statuto di Ateneo.

Articolo 13 (Organizzazione)

  1. Le Sezioni, ove istituite, non hanno propri organi decisionali; le attività di amministrazione e di gestione sono svolte dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
  2. Ogni Sezione nomina un proprio PARTE IV - GESTIONE FINANZIARIA Articolo 14 (Fondi e gestione)
  3. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.
  4. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 15 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.

Art. 16 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Perugia.

Art. 17 Norma transitoria

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione subentra in tutti i rapporti attivi alla data del 31.12.2013 nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalle Facoltà di Scienze della Formazione e di Lettere e Filosofia, conformemente alla delibera del CDA del 17.12.2013.