Approvato con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione – 05/12/2025
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Art. 1 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi specifici del Dottorato in Scienze umane l’organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n 620/2022 dell’11 marzo 2022, cui si fa integrale rinvio, di seguito denominato “Regolamento dottorati”.
Art. 2 Obiettivi e articolazione del Corso di Dottorato
1. Oltre agli obiettivi generali, il Dottorato di Ricerca in Scienze umane si propone di fornire agli studenti una qualificata preparazione in tutti i principali settori di uno dei tre curricula in cui si articola, come da scheda di accreditamento presentata annualmente ai sensi della normativa vigente: curriculum filosofico; curriculum pedagogico e psicologico; curriculum antropologico-linguistico.
2. Quanto agli obiettivi formativi del Dottorato di Ricerca, scopo principale del dottorato è quello di formare uno studioso pienamente padrone delle complesse tematiche e metodologie a partire dal suo progetto di ricerca.
3. Per motivi organizzativi, il Collegio dei Docenti può proporre, per ciascun curriculum, l’individuazione di un referente con il compito di:
organizzare e coordinare le relative attività formative; proporre i provvedimenti relativi ai singoli Dottorandi;
organizzare l’attività di tutorato; curare e seguire i progressi di ogni Dottorando per assicurare a ciascuno l’acquisizione degli strumenti metodologici relativi al proprio ambito di ricerca scientifica.
Art. 3 Organi del Corso di Dottorato
1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.
2. Le funzioni degli organi del Corso di Dottorato sono disciplinate dagli artt. 8-12 del Titolo II del Regolamento Dottorati, ai quali si rimanda.
3. L’afferenza di nuovi docenti al Collegio è disciplinata dall’art. 9 del Regolamento Dottorati. Le domande di afferenza dovranno essere presentate entro gennaio di ciascun anno e saranno valutate dal Collegio prima dell’attivazione di ogni ciclo.
4. La votazione sull’afferenza può avvenire a scrutinio palese solo se decisa all’unanimità dai componenti del Collegio; su proposta del Coordinatore o su richiesta anche di un solo membro del Collegio la votazione avverrà a scrutinio segreto e parteciperanno alla votazione tutti i membri del Collegio dei Docenti del dottorato, tenendo conto dei criteri scientifici previsti dal Regolamento generale d’Ateneo e dalle norme ministeriali previste dal MUR, nonché considerando anche l’equilibrio tra i membri dei curriculum.
5. I nuovi membri ammessi risulteranno afferenti al Collegio a partire dal 1 novembre, previo accreditamento del corso ad opera del MUR.
6. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Dottorati, il Collegio dei Docenti è integrato da Rappresentanti degli iscritti al Corso, le cui modalità di elezione sono stabilite dall’art. 4 del presente Regolamento. Tali rappresentanti partecipano alle riunioni dell’organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l’organizzazione dell’esame finale.
Art. 4 Indizione delle elezioni dei dottorandi e svolgimento delle operazioni elettorali
1. Al Collegio dei Docenti partecipa una rappresentanza di due dottorandi. Il Coordinatore, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Decano, provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nei 2 mesi antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In caso di nuova istituzione, gli adempimenti elettorali vengono svolti dal Coordinatore/Decano, che provvede ad indire le elezioni entro il 30 novembre dell’anno di inizio del corso di dottorato. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l’indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni e l’indicazione della data di scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella prevista per la votazione. Le votazioni si svolgono in un solo giorno.
2. Godono dell’elettorato attivo e passivo gli studenti regolarmente iscritti al Corso di dottorato nell’anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni.
3. Le candidature sono presentate in forma scritta alla segreteria del Dipartimento/Centro di afferenza con funzioni di sede amministrativa del corso, corredate dal curriculum vitae, ed indirizzate al Coordinatore, o al Decano, entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile.
4. Il Coordinatore/Decano, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature rende tempestivamente noto l’elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento/Centro di afferenza del Corso di dottorato. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.
5. Successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei candidati, il Coordinatore/Decano nomina la Commissione di seggio, che deve essere composta da due professori o ricercatori, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un dottorando che gode dell’elettorato attivo, che non sia candidato.
6. L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al Coordinatore/Decano di pubblicizzare il ritiro medesimo tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento/Centro di afferenza e affisso presso il seggio elettorale.
7. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.
8. Disposizione transitoria: in prima attuazione, le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi dovranno essere indette, dal Coordinatore/Decano, entro 30 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 5 Nomina degli eletti
1. Il Coordinatore/Decano, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, dandone pubblicità sul sito web del Dipartimento/Centro di afferenza. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione presso il Corso di Dottorato e, a parità anche di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
2. Il Coordinatore/Decano, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, proclama in via definitiva gli eletti, dandone pubblicità sul sito web del Dipartimento/Centro di afferenza.
3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Collegio dei Docenti dall’inizio dell’anno accademico di riferimento, in caso di nuova istituzione e in prima applicazione, dal giorno di pubblicazione del decreto di proclamazione definitiva.
4. La durata del mandato degli eletti è di due anni, ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra per il periodo residuo del mandato il primo dei non eletti. Ove ciò non sia possibile si procede, a nuove elezioni entro 60 giorni.
Art. 6 Modalità di accesso al corso
1. L’accesso ai Corsi di Dottorato avviene tramite selezione pubblica.
2. Sono giudicati idonei coloro che abbiano conseguito una valutazione superiore o uguale a 36/60.
3. La procedura di selezione verrà espletata mediante valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un punteggio minimo pari a 21/30.
4. Il candidato deve elaborare una proposta di progetto di ricerca utile a verificare l’attitudine alla ricerca e gli interessi scientifici del candidato, da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Durante il colloquio il candidato provvede ad illustrare la proposta progettuale oltre che in italiano anche in lingua inglese ovvero francese, tedesca, spagnola e portoghese, sia in presenza che tramite videoconferenza.
5. Il colloquio, qualora sostenuto in lingua italiana, prevede l’accertamento della conoscenza di una fra le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. La valutazione complessiva è accompagnata da un giudizio motivato.
6. Se il bando prevede una quota di posti riservata a studenti laureati in Università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale, le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti.
7. Se il bando prevede dei posti riservati a dipendenti di aziende in Convenzione (dottorato industriale) le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti. Nel caso di altre tipologie di dottorato (Marie/Curie, borsisti stati esteri, etc.) le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono di norma stabilite in appositi accordi.
Art. 7 Articolazione delle attività formative
1. Annualmente il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti del dottorato e i referenti dei curricula, propone ai dottorandi un programma di attività didattiche formative formalmente attribuite ai docenti del Collegio o a esperti esterni.
2. Ogni anno il dottorando presenta al collegio un piano scientifico-didattico individuale relativo alle attività formative e di ricerca previste per quell’anno, comprensivo dei corsi e/o delle attività formative identificate di concerto con il tutor fra quelli attivati appositamente per il corso di dottorato o fra quelli attivati presso i Dipartimenti dell’Ateneo o altrove (scuole estive, scuole europee, workshops, etc.).
3. Il corso di Dottorato di Ricerca è suddiviso nei tre anni nel modo seguente:
I anno: è dedicato, all’orientamento scientifico e all’acquisizione delle necessarie competenze specialistiche per sviluppare, in accordo con quanto concertato con il tutor, un adeguato progetto di ricerca da seguire durante il percorso e che sarà poi oggetto della tesi.
II e III anno: sono dedicati principalmente al lavoro di ricerca inerente alla tesi. Il dottorando, oltre a proseguire la propria formazione come programmato dal Corso di Dottorato, è vivamente invitato a partecipare agli eventi scientifici nazionali e internazionali nel settore da lui scelto e in quelli affini giudicati utili per la sua formazione.
L’attività didattica programmata dal Corso di Dottorato prevede una valutazione finale e il rilascio di una certificazione dei CFU acquisti, su richiesta del dottorando.
4. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività didattiche predisposte dal Collegio dei Docenti o dall’Ateneo appositamente per il Dottorato per un totale di 180 CFU nel triennio; può inoltre partecipare alle attività organizzate dai membri del Collegio dei Docenti, o ad altre attività mutuate da corsi magistrali – o equipollenti, oppure da altri corsi universitari ritenuti validi dal Collegio dei Docenti, ad esclusione dei CdS triennali - erogati dall’offerta formativa del nostro o di altri Atenei (italiani o stranieri), a convegni e workshops di particolare rilevanza formativa e scientifica, concordati con il tutor e inseriti nel suo programma di studio.
Il dottorando può svolgere attività didattiche integrative e di tutorato, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti un incremento della borsa di studio, (entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico) in conformità di quanto disposto nel Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca. Può inoltre partecipare a commissioni di profitto come cultore della materia, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
5. Il Collegio dei Docenti può autorizzare un’articolazione diversa delle attività formative del primo anno, in casi particolari, e a fronte di un’argomentata richiesta del dottorando, che evidenzi specifiche esigenze formative.
Art. 8 Verifica delle attività formative
1. Entro la fine di ottobre di ogni anno accademico (e comunque entro la data stabilita dal Collegio dei Docenti), il dottorando deve consegnare al coordinatore una relazione scientifico-didattica concernente tutte le attività formative e di ricerca espletate, secondo il formato predisposto e disponibile sul sito del Dottorato e allegato al presente Regolamento (“Scheda progetto formativo – ciclo___ attività formative e di ricerca nel triennio e attività facoltative); nello stesso termine deve inviare al tutor le parti della tesi eventualmente elaborate fino a quel momento.
2. Le relazioni saranno valutate dal Collegio che, sentito il dottorando e il tutor con riguardo ai progressi nell’elaborazione della tesi, in caso di valutazione positiva, provvederà all’attribuzione dei relativi crediti in base alla tabella di seguito riportata, tenendo conto che il triennio di dottorato prevede 180 CFU (circa 60 all’anno), di cui almeno 60 (circa 20 all’anno) nel triennio per attività di formazione.
3. Alla fine del terzo anno i dottorandi devono presentare, oltre alla “Scheda progetto formativo”, una relazione conclusiva sulle attività svolte nel corso dei tre anni di dottorato, secondo forma predisposto, disponibile sul sito e allegato al presente Regolamento.
4. Il piano delle attività formative deve essere concordato dal dottorando con il proprio tutor (eventualmente con apposito modulo fornito dal Collegio).
5. Per la compilazione della scheda, i crediti attribuibili alle singole tipologie di attività vengono definiti sulla base della seguente tabella, tenendo conto che 1 CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per lo studente:
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Tipologia attività |
Numero CFU assegnati |
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Partecipazione a lezioni, corsi programmati dal Collegio dei Docenti, corsi mutuati da CDS magistrali su approvazione del Collegio (anche presso altre università, se approvata dal tutor) |
1 CFU ogni 6 ore |
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Partecipazione a seminari e convegni (anche presso altre università, se approvata dal tutor) |
1 CFU ogni 6 ore |
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Relazione a convegno attestata dall’organizzatore |
5 CFU |
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Prodotto della ricerca: articolo/saggio pubblicato su rivista scientifica (sia per settori bibliometrici, sia non bibliometrici) o in corso di stampa (certificazione dell’editore) |
6 CFU |
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Monografia pubblicata presso casa editrice accreditata |
8 CFU |
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Recensione pubblicata su rivista scientifica/curatela |
-1 CFU se rivista scientifica non indicizzata |
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Organizzazione documentata di convegni |
1 CFU |
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Insegnamento didattica integrativa (anche supporto alla didattica), attinente al curriculum seguito, svolto dal dottorando |
1 CFU ogni 6 ore |
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Attività di tutorato ai sensi del D.M. n. 198 del 23/10/2013 e D.L. n. 105 del 9/05/2003 |
1 CFU ogni 10 ore |
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Attività formativa svolta all’estero |
3 CFU/mese a cui si aggiungono le attività volte |
6. Gli iscritti al Dottorato devono conseguire, entro la fine del corso di dottorato, una certificazione di conoscenza della lingua inglese o di altra lingua concordata con il tutor, se attinente al progetto di ricerca, almeno pari al livello B2. A tal fine, gli iscritti possono avvalersi di corsi e verifiche offerti dal Centro Linguistico di Ateneo.
7. Tutti i dottorandi hanno diritto a frequentare gratuitamente i corsi di lingua del CLA.
8. Per valutare i crediti di chi frequenta ulteriori corsi di lingua, rispetto a quelli offerti dal CLA (10 o 13 CFU) e indicati nella scheda di accreditamento del Corso di Dottorato, si terrà conto delle ore di lavoro svolto a tale fine presso altra istituzione. Saranno inoltre valutate anche certificazioni internazionalmente riconosciute.
Art. 9 Tutor
1. A ciascun candidato ammesso a frequentare il corso viene assegnato, entro il primo semestre di corso (quattro mesi dall’inizio del corso), un docente supervisore, tutor, facente parte del Collegio dei Docenti.
2. Il tutor è responsabile dell’inserimento del dottorando nell’attività di ricerca del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Il tutor definisce con lo studente gli argomenti specifici della ricerca e della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro.
3. Il Collegio può revocare l’incarico al tutor che non ottemperi a tali obblighi.
4. È prevista la possibilità di nominare tra i membri del collegio uno o più co-tutor interni, con il compito di collaborare con il tutor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l’apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche. Al/i co-tutor sono estesi diritti ed obblighi del tutor.
5. A seguito di una motivata richiesta del dottorando, il collegio può autorizzare anche la scelta di co-tutori esterni al Collegio dei docenti.
Art. 10 Norme transitorie e finali
Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Collegio dei Docenti e approvate dal Dipartimento/Centro proponente. Per quanto non esplicitamente previsto da questo Regolamento, si fa riferimento al Regolamento Dottorati.